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Assicurare è informare: conosci i rischi degli investimenti online?

Ogni giorno la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) vigila su molteplici casi di prestazione abusiva di servizi d’investimento e prodotti finanziari e sono centinaia le azioni a contrasto di queste condotte durante l’anno. La pandemia ci ha esposto ad un enorme rischio: trovando terreno fertile nel forte clima di incertezza e preoccupazione per la propria stabilità economica i tentativi di truffa sono diventati più frequenti. Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione:
Per approfondire ancora di più, leggi l’articolo sul sito della CONSOB.

Il truffatore:

  • si presenta come un grande esperto;
  • promette guadagni elevati, veloci e/o guadagni sicuri (o con rischi molto limitati);
  • non fornisce informazioni precise, parla con l’obiettivo di confondere il risparmiatore inesperto e spesso rimanda al proprio sito, ricco di informazioni delle quali è difficile verificarne la correttezza;
  • spesso ci offre un bonus (una somma da investire) o un incentivo a ‘collaborare’ coinvolgendo altre persone nell’affare per guadagnare di più;
  • fa riferimento ad asserite autorizzazioni da parte dell’Autorità di vigilanza (pure indicate nel sito internet della società) e ci invita a leggere le numerose recensioni ‘pilotate’;
  • talvolta fa pressione (anche dal punto di vista psicologico) affinché l’affare si concluda al più presto.

 

I nostri punti di debolezza: le leve del truffatore

Il truffatore può far leva su alcuni meccanismi psicologici:

  • la fiducia nel truffatore guadagnata grazie all’astuto modo di comunicare;
  • l’effetto gregge: l’azione svolta da tante persone ci spinge a fidarci;
  • la paura di perdere un’occasione unica;
  • l’attrazione per il guadagno facile o apparentemente privo di rischio;
  • l’impulsività nel concludere l’affare e investire;
  • il fascino dell’azzardo;
  • l’eccessiva fiducia in noi stessi;
  • la speranza di non aver investito in un truffa e la vergogna ad ammetterlo, spingendoci a non denuciare.

 

Le tutele previste dall’ordinamento per il risparmiatore e l’investitore.

  • L’esercizio nei confronti del pubblico di servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalle Autorità competenti (in Italia la CONSOB). La prestazione abusiva di servizi e attività di investimento consiste nello svolgimento di attività riservate (quali il collocamento di strumenti finanziari, la gestione di portafogli, la negoziazione di strumenti finanziari tra cui i contratti derivati su valute, la consulenza in materia di investimenti) in assenza di autorizzazione: l’esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino a un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza – Tuf).
  • Le proposte di investimento finanziario devono essere illustrate in un prospetto autorizzato da CONSOB. L’offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico si configura quando viene posta in essere o pubblicizzata un’offerta di prodotti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finanziario) senza la pubblicazione e il deposito presso la CONSOB o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda (vedi i documenti da leggere prima dell’investimento).

 

Se hai già investito e hai scoperto che il soggetto è abusivo:

 

fonte: https://www.consob.it/web/investor-education/truffe-finanziarie-covid