La grande novità riguarda le biciclette: la nuova norma stabilisce che i velocipedi a pedalata assistita che non rispettano le caratteristiche o le prescrizioni stabilite sono considerati “ciclomotori” (e quindi devono essere muniti di assicurazione RCA, targa e libretto).
Possono essere considerate velocipedi se dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci) e che non permette di superare i 25 km/h di velocità. E’ stata inoltre introdotta una sanzione amministrativa da euro 1.084 a euro 4.339 per chi fabbrica, produce o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista.
Con questa legge adesso i velocipedi elettrici (biciclette e monopattini) sono stati inseriti nella categoria dei veicoli per assicurare loro un inquadramento giuridico più chiaro. Questa nuova classificazione non cambia nulla di specifico sulla circolazione, ha solo la funzione di distinguerli dai “pedoni”.